Si trasmette di seguito il Disegno Di Legge di iniziativa del Senatore Domenico Scilipoti Isgrò recante disposizioni
"Per l'istituzione di un fondo vacanza per la promozione dello sviluppo psico-fisico del minore e la valorizzazione del rapporto affettivo con gli ascendenti"
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Il benessere psicofisico dell’uomo si raggiunge attraverso uno stato di vita dignitoso e felice fin dall’infanzia, considerato che proprio in questo periodo della vita si pongono le fondamenta per la formazione di una struttura adulta psicologicamente sana ed equilibrata. È quindi fondamentale che il bambino viva in un ambiente il più possibile sereno affinché sviluppi un carattere fiducioso ed una personalità felice, qualità necessarie per affrontare e superare nel corso dell’esistenza umana ogni difficoltà e avversità.
Pertanto, spetta agli adulti, alla famiglia e alle istituzioni cooperare per assicurare ai bambini, in ogni ambito e periodo della vita, condizioni ludiche, sociali e culturali adeguate e ben organizzate affinché essi possano divenire adulti maturi e privi di rilevanti psicopatologie.
Il nostro ordinamento non contempla espressamente un «diritto alla felicità» ma esso è implicitamente riconosciuto dall'articolo 3 della Costituzione laddove prevede che la Repubblica ha il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Tale diritto è invece espressamente previsto dalla Dichiarazione di indipendenza Americana del 4 luglio 1776, la quale riconosce il diritto alla felicità di tutti gli uomini: «... che tutti gli uomini sono stati creati eguali, che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità».
Per quel che concerne in modo particolare i bambini e gli adolescenti, fino al raggiungimento della maggiore età, è obbligo dello Stato garantire un sereno e felice percorso di crescita.
La dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1959 prevede espressamente il «diritto alla felicità». Il preambolo della predetta dichiarazione recita infatti: «L’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente».
Inoltre l’articolo 6 della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, dispone che gli Stati parti si impegnino a garantire nella più alta misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Ma se andiamo ad approfondire l’evoluzione della tematica nel tempo notiamo l’importanza delle attività ricreative.
L’articolo 31 della suddetta convenzione considera il gioco come strumento per partecipare liberamente alla vita artistica e culturale: «1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione
di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza».
Proprio attraverso il gioco il bambino potrà realizzare il pieno sviluppo della propria persona e garantire una sana partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (articolo 3, secondo comma, della Costituzione). Come l’adulto necessita di un congruo periodo di ferie, al fine di riposare la mente e il fisico, così anche in tenera età è necessario prevedere un periodo di evasione dalle normali attività quotidiane (scuola, attività sportive, e così via). È noto infatti che
dopo un periodo di vacanza, inteso anche come momento per evadere dalla routine,
spesso fonte di stress, si riprendono le normali attività con più energia.
Ma ciò che esige una particolare attenzione è la possibilità di condividere questi periodi con familiari considerati a volte estranei al nucleo familiare, composto in genere dai soli genitori e figli. Alcuni legami familiari, che durante l’anno a causa dei ritmi e delle diverse esigenze si è soliti trascurare,
in vacanza si rafforzano e acquistano una diversa valenza affettiva. È ormai consolidata l’importanza che riveste in ambito familiare e sociale il ruolo del nonno.
Nelle famiglie moderne, dove entrambi i genitori lavorano, la cura e l’assistenza dei nipoti è affidata spesso ai nonni. Peraltro tale figura assume una notevole importanza per l’arricchimento culturale e sociale del minore, considerata l’esperienza maturata dagli anziani e la capacità degli stessi di tramandare ai loro nipoti ricordi, esperienze e tradizioni della famiglia.
Abbiamo assistito nel corso degli anni ad una disgregazione dei valori umani basati sui legami di sangue. L’aumento delle separazioni e dei divorzi ha comportato l’affievolirsi dei legami con i nonni paterni e materni in quanto l’inasprirsi dei rapporti tra i coniugi ha, di conseguenza, creato malesseri
e dissapori con il ramo ascendente dell’altro coniuge, impedendo spesso la creazione di
validi legami affettivi tra i bambini e i loro nonni. Per tale motivo è necessario intervenire creando le giuste premesse per ristabilire rapporti basati su vincoli di sangue e tramandare tradizioni familiari.
La vacanza, costituendo un’occasione di crescita personale e di conoscenza reciproca, è essenziale per la dignità della persona in quanto esperienza positiva idonea ad aumentare lo stato di felicità e di benessere psicofisico.
L’identità di una persona si costruisce sin dall’infanzia e la possibilità di viaggiare contribuisce in modo notevole alla formazione di una personalità adulta psicologicamente integra. Assicurare un periodo di vacanza ai bambini e adolescenti, in un luogo diverso da dove abitualmente risiedono, significa far conoscere loro luoghi e culture differenti, creare stimoli nuovi per un sano sviluppo intellettivo e cognitivo. Esigenze lavorative dei genitori, campi scuola limitati ad una settimana o al massimo quindici giorni fanno sì che la maggior parte del tempo venga trascorso dai minori nella propria casa, magari dinanzi alla televisione o, abitudine ora diffusa, giocando e «chattando» sui vari «social», con ovvie conseguenze deleterie per lo sviluppo psico-fisico degli stessi (basti pensare a situazioni di obesità giovanile, problemi di socialità, eccetera), nonché pericolose se consideriamo la possibilità che essi vengano contattati da persone senza scrupoli, influenzando così negativamente il loro percorso di crescita.
Si impone quindi un intervento legislativo, al fine di prevenire tali situazioni.
Permettere ai minori di poter trascorrere un periodo di vacanza, anche extra rispetto al consueto periodo trascorso con i genitori, non inferiore ad una settimana, in un posto nuovo, che sia una località marina o montana o anche una città d’arte, significa dare un valido contributo per la formazione di una personalità adulta, sana ed equilibrata.
Il periodo migliore per un viaggio, che abbia una finalità turistica, ricreativa o culturale, è certamente il periodo dell’anno che decorre dalla chiusura dell’anno scolastico (giugno) fino alla ripresa delle attività didattiche (seconda settimana di settembre).
Ma il presente disegno di legge ha un ulteriore obiettivo: consolidare e rafforzare i legami familiari, in modo particolare il legame affettivo esistente tra il minore ed i suoi ascendenti, ossia i nonni, considerandoli parte integrante, e non secondaria, del nucleo familiare.
L’articolo 317-bis del codice civile, sostituito dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 154 del 2013 prevede infatti che: «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni».
Il presente disegno di legge rappresenterebbe quindi l’applicazione concreta di tale normativa, idonea peraltro a suscitare un notevole impatto sociale, etico e morale nei confronti di quei nonni che, raggiunta una certa età, si trovano spesso ai margini della società, messi in disparte e privi di riferimenti affettivi, soprattutto in caso di conflitti tra i genitori allorquando ai nonni viene addirittura
impedito di vedere i loro nipoti e trascorrere un periodo di tempo con loro.
La Corte di Appello di Venezia, sezione minori civile, con decreto del 24 dicembre 2015 in relazione al citato articolo 317-bis del codice civile, si è così espressa: «... pur non attribuendo ai nonni un diritto autonomo di visita dei nipoti, nel prevedere che debbano essere assicurati tra gli stessi, rapporti significativi riconosce l’importanza che assume nella vita e formazione educativa dei minori anche la conoscenza e frequentazione dei nonni in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata (confronta la sentenza della Corte di cassazione, sezione I civile, n. 17191 dell’11 agosto 2011) quali componenti delle famiglie allargate nel cui interno essi sono collocati e della quale fanno parte; la presenza dei nonni, inoltre, assume rilevanza quale necessaria conoscenza che i minori debbano avere delle proprie origini (...) d’altra parte, rientrando la ripresa o creazione ex novo, dei contatti con i nonni nel necessario bagaglio di esperienze e culturale che i minori debbano avere in vista di una formazione completa della loro personalità, si ritiene che nell’interesse dei figli sia specifico compito dei genitori accantonare detti vecchi contrasti».
Nel messaggio trasmesso dalla Nunziatura di Madrid in data 25 luglio 2015 anche Papa Francesco ha ribadito il suo sostegno «a quanti si prendono cura degli anziani con amore contribuendo al bene comune della società», e in occasione dell’incontro con l’Associazione nazionale lavoratori anziani, il giorno 15 ottobre 2016, il Santo Padre si esprimeva: «La Chiesa guarda alle persone anziane con affetto, riconoscenza e grande stima. Esse sono parte essenziale della comunità cristiana e della società.
Non so se avete sentito bene: gli anziani sono parte essenziale della comunità cristiana e della società. In particolare rappresentano le radici e la memoria di un popolo. Voi siete una presenza importante, perché la vostra esperienza costituisce un tesoro prezioso, indispensabile per guardare al futuro con speranza e responsabilità. La vostra maturità e saggezza, accumulate negli anni, possono aiutare i più giovani, sostenendoli nel cammino della crescita e dell’apertura all'avvenire, nella ricerca della loro strada.
Gli anziani, infatti, testimoniano che, anche nelle prove più difficili, non bisogna mai perdere la fiducia in Dio e in un futuro migliore.
Sono come alberi che continuano a portare frutto: pur sotto il peso degli anni, possono dare il loro contributo originale per una società ricca di valori e per l’affermazione della cultura della vita (...). È importante anche favorire il legame tra generazioni.
Il futuro di un popolo richiede l’incontro tra giovani e anziani: i giovani sono la vitalità di un popolo in cammino e gli anziani rafforzano questa vitalità con la memoria e la saggezza. E parlate con i vostri nipotini, parlate. Lasciate che loro vi facciano domande. Sono di una peculiarità diversa
dalla nostra, fanno altre cose, a loro piacciono altre musiche ..., ma hanno bisogno degli anziani, di questo dialogo continuo.
Anche per dare loro la saggezza. Mi fa tanto bene leggere di quando Giuseppe e Maria portarono il Bambino Gesù – aveva quaranta giorni, il bambino – al tempio; e lì trovarono due nonni (Simeone e Anna), e questi nonni erano la saggezza del popolo; lodavano Dio perché questa saggezza potesse andare avanti con questo Bambino. Sono i nonni ad accogliere Gesù nel tempio, non il sacerdote: questo viene dopo. I nonni. E leggete questo, nel Vangelo di Luca, è bellissimo».
Si comprende bene l’importanza della presente iniziativa legislativa intesa a valorizzare la figura dei nonni, a colmare la carenza affettiva di cui sovente soffrono e a concedere loro una ben definita funzione sociale, ossia la compartecipazione alla educazione, alla formazione culturale e allo sviluppo psico-fisico dei minori. Inoltre non dobbiamo sottovalutare che nella mente di un bambino o di un adolescente la condivisione di un periodo di vacanza con i nonni costituirebbe un ricordo indelebile per tutto il resto della loro vita.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione e finalità)
1. La presente legge è volta a:
a) stimolare lo sviluppo psico-fisico dei
minori riconoscendo loro la possibilità di
usufruire di un periodo di vacanza, per finalità
turistiche, ricreative e culturali, in una
località italiana, di mare o di montagna o
anche in città d’arte;
b) incentivare, sostenere e valorizzare il
rapporto affettivo del minore con i nonni,
paterni e materni, prevedendo la loro partecipazione
in qualità di accompagnatori per
il periodo di vacanza di cui alla lettera a),
secondo modalità e condizioni di cui alla
presente legge.
Art. 2.
(Beneficiari)
1. Possono usufruire del beneficio economico
di cui all'articolo 4, comma 2, i minori
di età compresa tra gli otto e i sedici anni,
nati e residenti in Italia, figli di genitori di
nazionalità italiana, siano essi coniugati,
conviventi, separati o divorziati, accompagnati
dai loro nonni in linea paterna o materna,
di età compresa tra i sessantacinque
e gli ottanta anni.
2. Sono esclusi dal beneficio di cui all'articolo
4, comma 2, i nonni materni o nonni
paterni, il cui reddito annuo è superiore a
30.000 euro.
3. Sono altresì esclusi dal beneficio eventuali
coniugi o conviventi degli ascendenti.
Art. 3.
(Modalità di attuazione)
1. I minori di cui all’articolo 2, comma 1,
possono beneficiare del contributo economico
previsto dalla presente legge da utilizzare
per un periodo di vacanza della durata
di sei notti consecutive, di seguito denominato
«soggiorno lungo» ovvero di due periodi
della durata di tre notti consecutive,
ciascuno di seguito denominato «soggiorno
breve». I genitori dei minori, di comune accordo,
possono decidere se il soggiorno
lungo è trascorso dal figlio minore o dai figli
minori unitamente ai nonni di entrambi i
rami familiari, oppure in due periodi diversi,
suddivisi in due soggiorni brevi.
2. Qualora il beneficio sia concesso per
un soggiorno lungo con i nonni di un solo
ramo, paterno o materno, non è possibile
utilizzare nello stesso anno il beneficio con
gli ascendenti dell’altro ramo familiare.
3. Il periodo in cui i minori, accompagnati
dai loro nonni, possono usufruire del beneficio
economico di cui all’articolo 4, comma
2, deve essere compreso tra la chiusura dell’anno
scolastico, nel mese di giugno, e la
ripresa delle attività didattiche, nel mese di
settembre.
4. Il beneficio può essere utilizzato dal
minore con gli ascendenti, sia congiuntamente
con uno o più ascendenti, sia in periodi
diversi, per una settimana all’anno e
per un massimo di quattro settimane nel
corso degli anni. Nel caso in cui il beneficio
sia stato utilizzato dal minore con un ascendente
per il soggiorno breve di tre notti, è
consentito che il rimanente soggiorno breve
di tre notti possa essere utilizzato dal minore
con lo stesso ascendente in altra località diversa
da quella già effettuata.
Art. 4.
(Misure a sostegno)
1. Con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito,
utilizzando personale già in servizio,
un apposito ente presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, al fine di valutare
ogni anno le risorse disponibili per la
costituzione di un Fondo per le finalità di
cui alla presente legge e il suo ammontare.
Spetta all’ente costituito esaminare le domande
presentate secondo le modalità di
cui all’articolo 5 e procedere alla erogazione
del contributo ai richiedenti. Sono esaminate
le domande secondo l’ordine cronologico di
presentazione fino al limite dell’importo disponibile
stanziato ogni anno dall’ente preposto.
2. Ogni famiglia può godere di un contributo
pari a 300 euro a persona, per il minore
e per i nonni, nel caso di soggiorno
lungo, o pari a 150 euro per il periodo di
soggiorno breve, da erogare per le finalità
di cui alla presente legge. La somma può essere
aumentata fino a 600 euro per il soggiorno
lungo e fino a 300 euro per il soggiorno
breve, per persona, qualora dalla dichiarazione
ISEE dell’anno precedente, presentata
dai genitori del minore, risulti un
reddito annuo, per tutto il nucleo familiare,
inferiore a 10.000 euro.
Art. 5.
(Requisiti e modalità di presentazione della
domanda)
1. I genitori che intendono usufruire del
beneficio devono presentare domanda all’ente
di cui all’articolo 4 secondo le modalità
e i termini pubblicati sul sito del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
ogni anno entro la fine mese di febbraio.
Entro il suddetto termine l’ente preposto
provvede a determinare la somma da stanziare
ogni anno per le finalità di cui all’articolo
1 e le modalità e i termini di presentazione
delle domande. Entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione
delle domande l’ente preposto provvede a
stilare l’elenco delle persone ammesse al beneficio.
2. Le domande, corredate di idonea documentazione
relativa alla situazione reddituale
degli ascendenti e, in caso di reddito inferiore
a 10.000 euro annui, del nucleo familiare
del minore, nonché di idonea attestazione
che accerti il grado di parentela dell’ascendente
con il minore, sono accettate fino
al totale raggiungimento del limite annuo
stanziato ai sensi del comma 1.
Art. 6.
(Centro di orientamento)
1. È istituito, presso l’ente costituito ai
sensi dell’articolo 4, un Centro di orientamento
operante a livello nazionale attraverso
una piattaforma online, che coadiuva le famiglie
interessate nella organizzazione dei
periodi di soggiorno, a seconda delle esigenze
e delle età dei nonni e dei nipoti minori.
2. È compito del Centro fornire assistenza
al nucleo familiare in vacanza reperendo, in
caso di necessità anche attraverso associazioni
di volontariato, personale idoneo a
coadiuvare i nonni e i loro nipoti minori.
Art. 7.
(Disposizioni finali)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.